Lo statuto
Statuto
Pubblichiamo il nuovo STATUTO de La Destra, approvato durante i lavori del primo Congresso nazionale del partito, che si è chiuso ieri dopo tre giorni intensi. Un appuntamento che ha riunito oltre 1200 delegati eletti in tutta Italia e che ha visto una larga partecipazione di militanti e simpatizzanti.
Art. 1 Simbolo e principi fondamentali
E’ costituito il Movimento Politico denominato “La Destra” con sede in Roma ed avente come simbolo: “cerchio, diviso da una linea ondulata, con la parte inferiore contenente tre bande da sinistra a destra verde, bianca e rossa, la parte superiore con fondo blu contenente la scritta di colore bianco “La Destra” e lateralmente una mano che sorregge una fiaccola di colore giallo”. L’utilizzo del simbolo del Movimento è competenza del Segretario nazionale ovvero chi da questi delegato.
I principi fondamentali del Movimento sono quelli della tradizione culturale e storica del popolo italiano: il rispetto della concezione spirituale della vita; il rifiuto di ogni forma di materialismo e relativismo etico rivendicando le comuni radici cristiane; la libertà delle istituzioni rappresentative, elette a suffragio universale e diretto; la partecipazione dei cittadini, libera e garantita attraverso i più ampi strumenti di coinvolgimento democratico, aderendo pienamente ai principi e alle norme che regolano la vita democratica della nazione; la integrità e la tutela dell’ interesse Nazionale nell’assoluto rispetto della collocazione occidentale ed europea, rivendicando le radici cristiane della nostra civiltà; le autonomie territoriali che si attuano attraverso la sussidiarietà sia verticale che orizzontale mediante l’effettiva istituzionalizzazione di un sistema di decentramento fiscale equo e solidale; la salvaguardia dell’ ambiente, i valori della solidarietà sociale, del primato del diritto naturale, della tutela della famiglia, della maternità e dei minori e della pari opportunità tra i sessi.
Il Movimento ripudia qualsiasi forma di violenza e discriminazione basata sulle differenze sociali, economiche, religiose o etniche.
L’iscritto al movimento ha il dovere della lealtà verso il Movimento e della coerenza rispetto ai principi ed ai valori di cui al presente art. 1
Il Movimento è organizzato su base democratica ai sensi dell’articolo 49 della Costituzione della Repubblica. L’ organizzazione territoriale del Movimento prevede a livello nazionale organi di direzione politica ed amministrativa e a livello locale organi costituiti su base regionale, provinciale e comunali dotati di ampia autonomia organizzativa. Possono federarsi con il Movimento, associazioni e gruppi, che pur mantenendo la loro autonomia organizzativa dichiarino di aderire ai principi ispiratori del Movimento e lo sostengano nelle elezioni sia locali che nazionali.
Sono organi nazionali: il Congresso nazionale; il Comitato Centrale; il Presidente nazionale, il Segretario nazionale, il Segretario Amministrativo nazionale, l’Esecutivo politico nazionale, l’Ufficio Politico ed il Comitato Etico.
Sono organi territoriali: il Segretario Regionale, l’esecutivo ed il coordinamento regionale, il Segretario Provinciale e la Direzione Provinciale, il Segretario comunale ed il direttivo comunale.
Art. 3 I soci fondatori
Sono soci fondatori i partecipanti alla riunione costitutiva del Movimento del 26 Luglio 2007 e registrati nell’atto costitutivo, allegato al presente Statuto. I soci fondatori rimangono iscritti a vita, salvo rinuncia, al Movimento ovvero cancellazione per violazione dell’articolo 1 dello statuto.
Art. 4 Gli iscritti
Possono iscriversi al Movimento tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 14° anno di età. Possono altresì iscriversi tutti i cittadini dell’ Unione Europea che abbiano residenza o domicilio in Italia.
L’iscrizione è libera e si effettua secondo le modalità di cui all’apposito regolamento approvato dal Comitato Centrale.
Non è consentita l’iscrizione per interposta persona.
E’ incompatibile con l’iscrizione al movimento l’ adesione ad atri partiti o con associazioni le cui finalità ed i cui statuti si pongano in contrasto con le finalità del Movimento come descritte nell’ articolo 1 del presente statuto.
La deliberazione di incompatibilità dell’iscritto è adottata dal segretario nazionale del Movimento d’intesa con il Presidente ed e’ appellabile entro venti giorni esclusivamente presso il Comitato etico che decide insindacabilmente.
Ogni iscritto versa la quota d’iscrizione secondo le modalità stabilite annualmente dall’Esecutivo Politico. I proventi delle quote d’iscrizione annuali vengono ripartite per i tre quarti alle organizzazioni territoriali del Movimento e per un quarto vengono destinate al funzionamento degli Organi e della sede nazionali.
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 5 La sezione comunale
In ogni comune della Repubblica è istituita, di norma, la sezione comunale che rappresenta l’articolazione organizzativa di base del Movimento; possono altresì essere costituite delle sezioni comprensoriali che raccolgano gli iscritti di piccoli comuni viciniori ove non sia possibile istituire una sezione comunale.
E’ possibile istituire una sola sezione per ogni Comune salvo deroga motivata della Direzione provinciale che può autorizzare sezioni di municipalità o di circoscrizione nei Comuni ove sono previste dalla Legge o dagli Statuti Comunali le elezioni di Organi di rappresentanza istituzionale.
Art. 6 Il segretario cittadino
La sezione comunale è diretta e rappresentata dal segretario comunale che viene eletto dall’ Assemblea degli iscritti alla sezione secondo il regolamento approvato dal Comitato Centrale. Il segretario comunale resta in carica tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
Nel caso in cui il segretario comunale sia candidato in qualsiasi competizione elettorale viene temporaneamente sostituito dal suo incarico da un reggente elettorale nominato dal segretario provinciale.
Analogamente la sezione di municipalità o di circoscrizione sono dirette e rappresentate da un responsabile, con le stesse modalità di elezione, durata della carica, rieleggibilità e sospensione temporanea dalla carica in caso di candidatura del segretario comunale.
Art. 7 Il Direttivo comunale
Presso ogni sezione viene nominato dal segretario un direttivo articolato in settori di competenza che lo affianca nell’attività politica. Il direttivo può essere composto, al massimo, da un numero di componenti pari ad un quinto degli iscritti.
Tra i componenti il segretario nomina un dirigente con l’incarico di tesoriere.
Il segretario comunale ed il direttivo hanno il compito di provvedere alla raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, alla proposta della lista dei candidati per le elezioni comunali e dei candidati per le elezioni provinciali nel collegio di competenza da sottoporre alla ratifica della Direzione Provinciale.
Art. 8 La Federazione Provinciale
In ogni provincia è istituita la Federazione Provinciale. Il Coordinamento Regionale, d’intesa con il Segretario Nazionale, può deliberare l’istituzione di più federazioni nell’ambito della stessa provincia con competenza territoriale su uno o più comuni della provincia.
La federazione provinciale coordina l’attività delle sezioni comunali, circoscrizionali o di municipalità, rappresenta il Movimento in ambito provinciale, cura la compilazione delle liste alle elezioni provinciali tenuto conto delle proposte delle articolazioni territoriali, ratifica le liste per le elezioni comunali, e propone alla segreteria regionale la lista circoscrizionale provinciale per le elezioni regionali.
Nella Valle D’Aosta le competenze della federazione provinciale sono svolte direttamente dalla segreteria regionale.
La Federazione provinciale promuove l’istituzione in ogni comune della provincia della sezioni comunali o comprensoriali.
La Federazione Provinciale cura la compilazione della lista degli aventi diritto al voto per le elezioni del segretario delle sezioni della provincia.
Art. 9 Il segretario provinciale e la direzione provinciale
Ogni Federazione è retta da un Segretario e da una direzione provinciale da lui nominata.
Il Segretario provinciale è eletto con votazione segreta ed a maggioranza da tutti gli iscritti della relativa provincia che abbiano maturato alla data del Congresso almeno sei mesi di anzianità di iscrizione.
Il Segretario provinciale ha la rappresentanza organizzativa del Movimento nella Provincia e partecipa alle riunioni dell’esecutivo regionale con diritto di voto.
Almeno un mese prima del congresso provinciale, l’esecutivo regionale cura la compilazione degli elenchi degli aventi diritto al voto che viene affissa nei locali della stessa segreteria , della Federazione provinciale e di tutte le sezioni della provincia.
Il congresso provinciale viene convocato almeno un mese prima della scadenza del mandato del segretario provinciale ovvero entro un mese in caso di cessazione anticipata dalla carica.
Presso ogni federazione è altresì istituito una direzione composta almeno da dieci componenti con una rappresentanza di genere di norma pari almeno al 30%, secondo le modalità del regolamento stabilito dal Comitato Centrale nominato dal segretario provinciale con il rispetto delle minoranze, nel caso di candidature alternative per la presidenza provinciale, a cui va riservato almeno il 20% dei componenti.
La Direzione provinciale coadiuva il segretario provinciale nella conduzione della Federazione.
Il Congresso Provinciale elegge altresì i delegati per il Congresso Regionale e Nazionale secondo il numero stabilito dal Comitato Centrale.
Art. 10 Il Segretario regionale e il coordinamento regionale
In ogni Regione viene eletto dal Congresso regionale, con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei votanti, un Segretario che può essere rieletto per una sola volta consecutivamente.
Sono delegati di diritto al Congresso regionale i Segretari provinciali, i componenti del Comitato Centrale, il Presidente del Comitato Etico, i Parlamentari europei e nazionali ed i deputati, i consiglieri e assessori regionali , i consiglieri e assessori provinciali, i consiglieri e assessori dei Comuni capoluogo di Provincia e i membri dell’Esecutivo politico nazionale iscritti nella regione.
Sono delegati elettivi i delegati eletti nei congressi provinciali secondo le modalità e nel numero stabiliti dal regolamento approvato dal Comitato Centrale.
Presso ogni Regione è altresì istituito un esecutivo composto da almeno dieci componenti, con una rappresentanza di genere di norma pari almeno al 30% con le modalità stabilite nel regolamento approvato dal Comitato Centrale.
L’esecutivo regionale predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto per i congressi provinciali.
I membri dell’Esecutivo coadiuvano il Segretario regionale nella conduzione delle attività del Movimento.
Assieme ai delegati di diritto per il Congresso regionale, il Segretario e l’Esecutivo compongono il Coordinamento regionale, che deve essere riunito con periodicità trimestrale al fine di garantire un’ampia condivisione delle linee politiche locali e nazionale, nonché per la più ampia partecipazione della classe dirigente alla vita del Movimento. Il Coordinamento regionale approva le liste circoscrizionali per le elezioni regionali e propone all’esecutivo politico i collegamenti e le candidature per la carica di Presidente della Regione. Il coordinamento regionale ratifica le liste per le elezioni dei comuni capoluogo di provincia ed i relativi collegamenti e candidature per la carica di Sindaco.
Il Congresso regionale viene convocato dal Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente del Movimento, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Segretario regionale che dura in carica tre anni ovvero entro un mese in caso di cessazione anticipata dalla carica.
ORGANI CENTRALI
Art. 11 Il Congresso Nazionale
Ogni tre anni, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Segretario Nazionale, ovvero entro un mese dalla cessazione anticipata dalla carica dello stesso, è convocato dal Comitato Centrale su proposta del segretario del Movimento, d’intesa con il Presidente, il Congresso Nazionale. Il Comitato Centrale stabilisce altresì se contemporaneamente debbano tenersi i Congressi Regionali.
Sono delegati di diritto al Congresso Nazionale i membri del comitato centrale, il Presidente ed i componenti del Comitato Etico, i segretari regionali ed i parlamentari europei, nazionali e i deputati e consiglieri regionali, i componenti della direzione nazionale di Gioventù Italiana nel numero massimo di cinquanta; componenti l’Ufficio Nazionale del Dipartimento Nazionale Donne e le coordinatrici regionali nel numero massimo di cinquanta, sei rappresentanti degli Italiani all’estero indicati dal Segretario Nazionale del Partito.
In ogni congresso provinciale vengono eletti i delegati per il congresso nazionale nel numero stabilito dal Comitato Centrale secondo criteri proporzionali riferiti al numero degli iscritti, ai voti riportati nelle ultime elezioni politiche per la camera dei deputati ed alla percentuale maggiore rispetto alla media nazionale per le stesse elezioni.
Il Congresso nazionale elegge il Presidente, il Segretario Nazionale ed il Comitato Centrale.
Art. 12 Il Comitato centrale
Il Comitato centrale è composto dai membri dell’Esecutivo Nazionale e da 400 componenti eletti dal Congresso nazionale in liste collegate al candidato segretario nazionale con l’espressione di cinque preferenze, salvo che nel caso di presentazione di un’unica lista, con una rappresentanza di genere pari di norma al 30% secondo le modalità stabilite nel regolamento del Comitato Centrale e dura in carica tre anni.
E’ facoltà del segretario nazionale del partito cooptare, nel suo mandato, fino a 50 membri.
Il Comitato centrale, su proposta del Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente, nomina e revoca i responsabili dei Settori di attività, istituiti dal Segretario Nazionale. Ciascun settore può articolarsi in uffici i cui dirigenti sono nominati dai responsabili di settore. E’ prevista la possibilità che più settori possano essere raggruppati in Dipartimenti su proposta del segretario nazionale, approvata dal comitato centrale.
Il Comitato centrale approva annualmente, su proposta del Segretario Nazionale Amministrativo, il bilancio preventivo e consuntivo del Movimento.
Il Comitato centrale coadiuva il Segretario Nazionale e l’Esecutivo Politico nella conduzione politica ed organizzativa del Movimento e approva, su proposta del Segretario Nazionale, d’intesa con il Presidente, le liste per le elezioni politiche, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalle Segreterie regionali e dalle Federazioni Provinciali.
Le riunioni del Comitato centrale si tengono di norma almeno una volta ogni quattro mesi e vengono convocate e presiedute dal Presidente del Movimento. L’assenza non giustificata a tre sedute consecutive determina la decadenza dalla carica. I componenti dichiarati decaduti vengono sostituiti dal Presidente.
Il Comitato Centrale nella prima riunione di insediamento elegge il Presidente ed i componenti del Comitato Etico su proposta del Presidente del Movimento.
Sono componenti di diritto del Comitato Centrale, il Presidente del Comitato Etico, il capo della Segreteria politica, ed i Segretari Regionali.
I parlamentari nazionali ed europei, gli assessori, i deputati e consiglieri regionali, i presidenti di provincia ed i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e delle città capoluogo di provincia, hanno diritto di partecipare ai lavori del Comitato centrale, senza diritto di voto.
Art. 13 Il Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale con votazione unica collegata a quella del candidato segretario e dura in carica tre anni.
Il Presidente Nazionale convoca su richiesta del Segretario Nazionale o di un terzo dei componenti le riunioni del Comitato Centrale e le presiede.
Esprime il parere e l’intesa obbligatori in tutte le materie previste dallo Statuto.
Propone al Comitato Centrale il Presidente ed i componenti del Comitato etico.
Art. 14 Il Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale e la direzione politica del Movimento, dura in carica tre anni.
Il Segretario Nazionale, è eletto dal Congresso Nazionale, a maggioranza assoluta dei votanti . Nel caso che nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prescritta si procede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati.
Il Segretario Nazionale nomina e revoca il Segretario Nazionale Amministrativo e propone al Comitato centrale i responsabili dei settori e dei dipartimenti di attività che istituisce. Predispone d’intesa con il Presidente le liste per le elezioni europee e propone, d’intesa con il Presidente, le liste per le elezioni politiche al Comitato Centrale per la ratifica.
Nel caso di impedimento o di revoca per gravissime inadempienze organizzative e funzionali ovvero a seguito dell’adozione di provvedimenti disciplinari da parte del Comitato Etico dei Segretari Regionali e Provinciali provvede alla nomina di commissari, sentiti rispettivamente il Presidente del Partito ed i Segretari Regionali competenti.
Art. 15 Il Segretario Nazionale Amministrativo
Il Segretario Nazionale Amministrativo è nominato dal Segretario Nazionale e dura in carica per tre anni, salvo revoca dell’ organo nominante.
Il Segretario Amministrativo rappresenta il Movimento nei rapporti economici con Enti ed Istituzioni sia pubblici che privati, è autorizzato d’intesa con il Segretario nazionale ad aprire conti correnti sia bancari che postali e ad emettere assegni su tali conti. Ai sensi della legge 157/99 rappresenta il Movimento negli adempimenti connessi alla domanda ed alla riscossione dei rimborsi per le spese elettorali. Formula le linee guida della politica economica e finanziaria del Movimento e predispone la relazione contabile ed il bilancio preventivo e consuntivo del Movimento che, sottopone annualmente al Comitato Centrale.
Art. 16 L’Esecutivo Politico Nazionale
Il Segretario Nazionale, sentito il Presidente, nomina e presiede l’esecutivo politico nazionale composto dal Presidente del Movimento, dai Vice Segretari Nazionali, se nominati, dal Segretario amministrativo nazionale, da Presidente del Comitato Etico, dal responsabile giovanile, dalla responsabile del dipartimento nazionale Donne, dai parlamentari nazionali ed europei e consiglieri regionali iscritti al Movimento, dai responsabili di dipartimento e da componenti nominati dal Segretario Nazionale.
Alle riunioni dell’Esecutivo partecipano i Responsabili di Settore ed i Segretari Regionali nella discussione di materie di loro competenza.
L’Esecutivo politico nazionale attua le deliberazioni del Comitato Centrale e ha poteri di direttiva nei confronti degli eletti del Movimento. E’ facoltà del Segretario nazionale nominare uno o più vice segretari.
Art. 17 L’Ufficio Politico
L’Ufficio Politico è composto dal Presidente del Partito, dal Segretario Nazionale, dal Segretario Nazionale Amministrativo, dai responsabili dei dipartimenti organizzativo ed elettorale dalla responsabile del dipartimento nazionale donne, dal rappresentante giovanile e da componenti nominati dal Segretario Nazionale. L’Ufficio Politico viene riunito dal Segretario del Partito ed ha funzioni consultive e di supporto all’azione politica del Segretario degli altri Organi del Partito.
Art. 18 Il Dipartimento Nazionale donne
E’ costituito il Dipartimento nazionale donne Il Dipartimento è composto da una responsabile nazionale, nominata dal Segretario del Movimento d’intesa con il Presidente, dall’ufficio nazionale nominato dalla responsabile nazionale composto da trenta componenti e dai coordinamenti regionali e provinciali.
Le responsabili dei coordinamenti regionali e provinciali sono nominate, su proposta dei Segretari Regionali e Provinciali del Movimento, dalla responsabile nazionale da cui dipendono funzionalmente per l’attuazione delle linee politiche del dipartimento.
Art. 19 Il Movimento Giovanile
E’ promossa la costituzione del Movimento giovanile.
Il Movimento Giovanile gode di autonomia nel rispetto dello statuto del Movimento e di quello dello stesso Movimento Giovanile che viene adottato dall’assemblea degli iscritti previa ratifica dell’Esecutivo Politico Nazionale del Movimento.
Il movimento favorisce la partecipazione dei giovani alla vita politica e promuove la costituzione di associazioni a carattere studentesco, universitario o di settore.
Art. 20 Il Consiglio Provinciale delle categorie e il Consiglio Nazionale delle categorie
Presso ogni Federazione Provinciale sono istituiti i consigli delle categorie, delle libere professioni, composti sia da iscritti che da simpatizzanti del Movimento.
L’istituzione del consiglio di categoria, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabiliti con regolamento approvato dal direttivo provinciale su proposta del Portavoce.
Ogni Consiglio provinciale di categoria nomina uno o più delegati per il Consiglio Nazionale di categoria, secondo il numero e le modalità di funzionamento stabilite da un regolamento che viene emanato dal Comitato Politico Nazionale.
I Consigli Provinciali ed il Consiglio Nazionale coadiuvano gli organi del Movimento e, rispettivamente, i gruppi consiliari e parlamentari nell’attività deliberativa e legislativa, predisponendo proposte,documenti, relazioni ed atti di indirizzo ed organizzando convegni di studio, istituendo concorsi e borse di studio ed ogni altra attività ritenuta utile per la rappresentanza degli interessi economici e sociali delle categorie rappresentate.
DISPOSIZIONI ED ORGANI DI GARANZIA
Art. 21 Le tutele
In ogni elezione deve essere assicurata l’espressione del voto degli iscritti e dei delegati in modo segreto.
In ogni votazione in caso di parità tra due iscritti prevale l’anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano di età.
Gli eletti nelle cariche ed i componenti degli organi di direzione non possono essere rimossi prima della scadenza del mandato se non per comprovati motivi di assoluta incompatibilità con i principi e l’etica del movimento. La delibera è adottata dal Segretario Nazionale d’intesa il Presidente Nazionale, fatto sempre salvo il ricorso al Comitato Etico. Il ricorso non sospende l’esecuzione ma la pronuncia del Comitato deve intervenire entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. In caso di revoca di un portavoce locale, entro 30 giorni il Congresso rielegge il successore.
La carica di Segretario provinciale e regionale, di Presidente e di Segretario Nazionale è incompatibile con la presidenza od incarichi direttivi ed esecutivi in Fondazioni ed incarichi di Governo rispettivamente locale e nazionale. La carica di segretario cittadino è incompatibile con incarichi in Giunte Municipali. Tutti i regolamenti previsti dallo Statuto e quelli eventualmente previsti da deliberazioni successive debbono essere emanati entro sei mesi dall’entrata in vigore dello Statuto o dall’adozione della deliberazione.
L’iscrizione al Movimento è libera. I segretari provinciali e regionali ed i componenti dell’Esecutivo Politico nazionale possono richiedere, nel caso di documentata assoluta incompatibilità del richiedente con i principi etici del Movimento, al Comitato etico di rifiutare l’iscrizione.
Analogamente il Comitato Etico revoca l’iscrizione nel caso di grave violazione dell’articolo 1 dello Statuto da parte di un iscritto. La delibera del Comitato etico non è impugnabile nelle forme ordinarie.
Art. 22 Il Comitato Etico
E’ istituito il Comitato Etico per la verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei candidati proposti dal Movimento alle elezioni Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali ed Europee, per l’esercizio della disciplina interna al Movimento e per la verifica del corretto andamento della contabilità del Movimento.
Il Comitato è costituito da un Presidente e da trenta componenti che vengono nominati dal Comitato Centrale del Movimento ai sensi dell’ art. 14.
Il Comitato si divide in tre apposite sezioni, presiedute dal Presidente del Comitato che deliberano collegialmente, di cui la prima verifica le condizioni di compatibilità ed eleggibilità dei candidati, tenendo conto delle legge vigenti e dei principi etici e morali del Movimento, la seconda esercita le funzioni di disciplina interna, la terza, composta da tre membri possibilmente iscritti nel registro dei revisori contabili od all’ordine dei dottori commercialisti e dei periti contabili, esercita le funzioni di revisione e controllo contabile.
Art. 23 Modifiche allo Statuto
Il primo articolo dello statuto può essere modificato esclusivamente dal Congresso nazionale. Nel periodo intercorrente fra un congresso nazionale e quello successivo, il Comitato centrale forma nel suo seno una Commissione statuto presieduta dal presidente del partito e composta dal segretario nazionale e da venti membri, per le eventuali modifiche necessarie di restanti articoli.